A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
Dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario,
nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19
di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 111 /2021.
La certificazione verde (green pass) è rilasciata nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la
vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche
che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.
E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione
dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge
23 luglio 2021 n. 105”.
Il Dirigente Scolastico
Claudia Faccin
Nota tecnica MIUR sul Green Pass (n. 1237 del 13 agosto 2021)
Certificazione verde Covid 19 - che cosè, come ottenerla
Circolare Ministero della Salute su Esenzione dalla vaccinazione anti covid
da Segreteria
del martedì, 24 agosto 2021